Recentemente è emersa una sentenza che ha escluso l’obbligo IRAP per Diletta Leotta, ma la questione non è automatica né semplice: gli influencer si trovano in una zona grigia fiscale, con rischi, opportunità e “semafori gialli” da valutare. Ecco qualche riflessione sulle criticità che emergono.
Cosa dice la legge oggi
- Dal 1° gennaio 2022 la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1 comma 8) ha introdotto che non sono tenute all’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, residenti in Italia, titolari di reddito d’impresa (art. 55 TUIR) o di lavoro autonomo (art. 53 TUIR).
- L’esonero è riguardante persone fisiche: quindi non si applica alle società, né (in molti casi) agli studi associati o ad altre forme “collective” / con struttura organizzativa più complessa.
Le “peculiarità” dell’attività da influencer
L’attività di influencer presenta caratteristiche che complicano l’applicazione “pulita” della normativa:
- Organizzazione
- Spesso si collabora con agenti, manager, studi fotografici, produzione di contenuti, assistenti, social media manager: ciò può configurare una “organizzazione autonoma”.
- Giurisprudenza recente ha stabilito che se esiste una struttura stabile e un agente che cura gli interessi del protagonista in modo permanente ed esclusivo, può scattare la soggettività IRAP.
- Numerosità e valore contrattuale
- Se il guadagno è rilevante, gli investimenti in mezzi tecnici, attrezzatura, produzione, location, collaboratori possono essere significativi. Anche se non automaticamente fanno scattare l’IRAP, aumentano la probabilità che il Fisco consideri l’attività come “impresa” o “attività organizzata”.
- Forma giuridica / struttura operativa
- Se l’influencer opera come persona fisica con partita IVA, magari con regime forfettario, è più facile rientrare nell’esonero, se l’attività resta su dimensioni “modeste” e senza organizzazione complessa.
- Se invece c’è una società (S.r.l.), studio associato, o si usano contratti estesi con personale stabile, è più probabile che scatti l’IRAP.
- Collaborazioni occasionali vs abituali
- Un influencer che fa una campagna ogni tanto rischia meno rispetto a uno che produce contenuti su base costante, con contratti continui, sponsorizzazioni fisse, agenti che gestiscono le entrate, ecc.
Il caso Diletta Leotta e cosa insegna
- La sentenza che ha escluso l’obbligo IRAP per Lei probabilmente ha sottolineato che non sussisteva una organizzazione autonoma idonea a far nascere il presupposto IRAP, oppure che l’attività era esercitata come persona fisica e rientrava nei limiti dell’esonero introdotto dal 2022.
- Non è detto che il suo modello si applichi automaticamente a tutti: molto dipende dalle circostanze specifiche — redditi, mezzi tecnici, investimenti, collaborazioni.
Rischi pratici per gli influencer
- Se il Fisco ritiene che ci sia autonoma organizzazione, l’influencer rischia di dover versare IRAP retroattivamente (oltre agli interessi e alle sanzioni) per gli anni precedenti.
- In assenza di struttura, potrebbe comunque esserci contenzioso: serve documentare bene che l’attività è svolta “solo con le proprie capacità professionali” e senza agenti “stabili ed esclusivi”, senza struttura organizzativa permanente, ecc.
- Difficile prevedere da fuori se l’Agenzia delle Entrate controllerà: ma se l’attività è molto visibile, guadagni alti, contratti con aziende, presenza di agenti, collaboratori stabili, ecc., il rischio è superiore.
Qualche consiglio per ridurre il rischio
- Documentare bene l’organizzazione
Tenere chiaro il fai da te: chi fa cosa, se si usano collaboratori occasionali o permanenti, se c’è un agente, che tipo di infrastruttura tecnica si utilizza. - Valutare la forma giuridica
Persona fisica vs società: scegliere la struttura più adatta. - Regime fiscale e previdenziale coerente
Assicurarsi di avere partita IVA corretta, codice ATECO adatto, opzione forfettaria se possibile (anche se attenzione: forfettario ha limiti di fatturato, non sempre può essere utilizzato). - Tenere d’occhio la giurisprudenza
I tribunali stanno sempre più spesso pronunciandosi sul tema “autonoma organizzazione” per artisti, professionisti, influencer. Sentenze recenti (es. della Cassazione) aiutano a capire dove stanno i confini. - Consulenza preventiva
Rivolgersi a commercialista / fiscalista specializzato per analizzare il proprio modello operativo prima che scatti un accertamento.
In conclusione la vittoria legale di un personaggio noto come Diletta Leotta aiuta a chiarire che l’IRAP non scatta automaticamente per tutti gli influencer. Però non si può generalizzare: molto dipende da come è strutturata l’attività.
Un influencer che lavora “leggero”, principalmente con sé stesso, pochi mezzi, poche spese, contratti non strutturati, ha buone probabilità di essere escluso. Ma se la struttura si complica — agenti, staff, location, produzione, organizzazione stabile — il rischio cresce.